La Traduzione Giurata (chiamata anche Traduzione Asseverata o più comunemente Traduzione “ufficiale”) è una traduzione che deve essere autenticata presso un Tribunale, un notaio o un ufficio consolare.
Essa implica firma e timbro del traduttore e compilazione di un verbale di giuramento sempre da parte dello stesso. Il tutto viene allegato, firmato e timbrato da un funzionario giudiziario (oppure dal notaio o dal funzionario consolare) e registrato.
Tale procedimento necessita di un’imposta di bollo di €16 ogni 100 righe formato A4.

Un discorso a parte invece va fatto sulla Traduzione Legalizzata. Questa infatti dipende dal paese straniero in cui dovrà essere utilizzato il documento.
          – Se il paese ricevente aderisce alla Convenzione dell’Aja del 1961 allora è sufficiente ottenere il timbro dell’Apostille.
          – Se invece i documenti devono essere validi in un paese che non aderisce a tale convenzione, si potrebbe procedere ad una prima legalizzazione della firma del cancelliere sulla traduzione giurata (ovvero la legalizzazione della firma dell’ultima persona che ha firmato il documento per la Traduzione Giurata) presso la Prefettura o la Procura (a seconda del documento). Successivamente si potrebbe procedere ad una seconda legalizzazione presso la rappresentanza diplomatica/consolare estera per il paese di destinazione.
La procedura dipende dalla legge dello Stato di destinazione dei documenti, potrebbe subire quindi variazioni in merito alla doppia legalizzazione, necessitandone solo una.

NB: da febbraio 2019 (Regolamento UE 2016/1191) la legalizzazione e l’apostille non sono più necessarie per alcuni atti pubblici (nello specifico certificati di matrimonio, nascita, cittadinanza ecc.).

Quindi una traduzione giurata ha bisogno di essere anche legalizzata se destinata all’estero, mentre se resta in Italia non ha bisogno di legalizzazione (con alcune eccezioni).

Al contrario, una traduzione legalizzata dovrà sempre essere anche giurata in Tribunale.